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E’ reato dare del gay per offendere

by on mar.16, 2010, under WebNews

Non si può dire a qualcuno che è un gay con l’intento di offendere, anche se la persona a cui è rivolta l’espressione ha effettivamente tendenze omosessuali e nonostante si dichiari di non avere pregiudizi e anzi di essere “laici apertissimi”. Questa è la conferma di una condanna che arriva dalla Cassazione… anche in Italia qualche piccolo passo ogni tanto si muove, certo siamo ancora lontani dal resto d’Europa, ma ogni tanto qualche spiraglio di luce arriva anche da noi.

Questo è quanto è stato deciso dalla Cassazione con una multa, simbolica?, di 400 euro per ingiuria nei confronti di un vigile 60enne di Ancona. La storia è iniziata, non meno, di otto anni fa, nel lontano 2002, per la precisione il 17 novembre quando Dante S. (il nome dell’imputato) aveva preso carta e penna per scrivere una lettera al collega Luciano T., con il quale non c’era un rapporto “di simpatia”. Nella lettera, insieme ad alcune accuse, Dante denunciava “l’essere gay” del collega. Con questa pronuncia la Suprema Corte ha voluto dire basta alle denigrazioni nei confronti degli omosessuali, ricordando che simili condotte possono sfociare in una condanna per ingiuria.

Come si è detto, al centro del procedimento c’è una lettera in cui un vigile (Dante S.) insultava il destinatario (Luciano T.) ricordando una “vacanza in montagna” che quest’ultimo aveva fatto in “compagnia di un marinaio”, episodio che gli era costato il successivo allontanamento da un club sportivo frequentato da ragazzini. Il tribunale di Ancona, in sede di rinvio (durante il primo processo d’appello l’imputato era stato assolto, ma il verdetto era stato annullato dalla Cassazione), aveva condannato l’uomo a 400 euro di multa per il reato di ingiuria, rilevando che le espressioni usate dall’imputato nella lettera “esprimevano riprovazione per le tendenze omosessuali” del collega e un “inequivoco e intrinseco intento denigratorio riferito al suo allontanamento da un luogo frequentato da minori”.

A niente sono servite le spiegazioni della difesa, che ha sostenuto “che il termine gay di per sé non è offensivo e che nella specie non c’era animus nocendi dal momento che l’ imputato nella lettera aveva dichiarato di nutrire simpatia per Luciano T., di essere laico e apertissimo e di non giudicare i costumi sessuali di nessuno”.

La prima sezione penale della Suprema Corte, con la sentenza 10248, ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’imputato contro la sentenza di appello bis. Per la Cassazione, il tribunale di Ancona ha “correttamente svolto la sua funzione, inquadrando per un verso il termine ‘gay’ utilizzato nella lettera agli episodi che la sentenza annullata aveva omesso di considerare (la vacanza con il marinaio e l’allontanamento dal club frequentato da minori) e valutando le ulteriori accuse, presenti nella missiva ritenuta offensiva, come denigratorie, con giudizio di merito, logicamente motivato”. Nella lettera, infatti, l’imputato accusava il collega anche di aver sottratto documenti pubblici dagli uffici municipali di Ancona, nell’ambito di una cancellazione abusiva di contravvenzioni, nonché di aver favorito la propria nipote in un concorso pubblico.

Per la Cassazione, il ricorso dell’imputato non poteva essere accolto neanche in relazione al fatto che tra le parti esistevano “rapporti tesi”, che avrebbero potuto, secondo il ricorrente, portare al riconoscimento della discriminante della provocazione: ciò, si legge nella sentenza, “è in contraddizione con il tempo trascorso rispetto ai fatti indicati come provocatori, poiché una lettera inviata dopo un giorno da essi, col corollario del tempo necessario per concepirla e scriverla, escludono in radice il concetto di immediatezza”.

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